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Quotidiano Giuridico
La dignità del lavoro negli appalti pubblici: il principio di equivalenza come garanzia sistemica
11/07/2026 - L'art. 11 del Codice dei contratti pubblici assurge a clausola di civiltà giuridica, presidio della dignità del lavoro e fondamento di un diritto amministrativo moderno
Graduatorie concorsuali, scorrimento e limiti al depennamento
10/07/2026 - Il principio del pubblico concorso tra durata della graduatoria e tutela dell’idoneo. La sentenza del TAR Puglia n. 762/2026
Comunione ereditaria: impossibile la divisione di immobili abusivi o difformi
10/07/2026 -
In tema di scioglimento della comunione ereditaria o ordinaria, la regolarità urbanistico-edilizia del fabbricato e la sua conformità oggettiva alle risultanze catastali costituiscono inderogabili condizioni dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della "possibilità giuridica". Ne consegue che il giudice non può disporre la divisione giudiziale di un immobile abusivo o privo della documentazione attestante il completamento dell'iter di sanatoria, né in assenza delle menzioni e delle attestazioni di corrispondenza tra lo stato di fatto, i dati e le planimetrie depositate in catasto prescritte a pena di nullità dall'art. 29, comma 1-bis, L. n. 52/1985. Tali carenze documentali, integrando l'ipotesi di una nullità formale e assoluta poste a tutela di superiori interessi pubblicistici e di contrasto all'evasione fiscale, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, e precludono l'adozione di un provvedimento giurisdizionale che realizzi un effetto traslativo precluso alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, sentenza 4 giugno 2026, n. 18005.
IPSOA Quotidiano
Controllo formale delle dichiarazioni dei redditi 2023: più tempo per l'invio dei documenti
11/07/2026 - Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine di trenta giorni, previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente. Con riguardo al controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2023, il CNDCEC ha evidenziato che, grazie a delle interlocuzioni avviate dal Consiglio nazionale, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in ogni caso, la documentazione sarà valutata anche se trasmessa oltre il suddetto termine di trenta giorni, previsto dall'art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Sanzioni tributarie, commercialisti e principio di proporzionalità
11/07/2026 - Un tema che sta creando grandi ambasce, sconforti e lacrime nel mondo dei professionisti riguarda l’individuazione dei presupposti e dei limiti della <a target="_blank" title="responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/03/contribuente-sbaglia-fattura-risponde-commercialista">responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente</a>. Responsabilità che è strettamente delimitata dalla natura e dall’ampiezza dell’incarico concretamente conferito e che dovrebbe essere ricondotta a quattro criteri operativi... E allora il sistema così delineato è l’unico che può garantire un equilibrio coerente tra le esigenze di effettività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, che giustificano la sanzionabilità del professionista che abbia colpevolmente e inequivocabilmente contribuito a una violazione, e le esigenze di certezza e proporzionalità del sistema sanzionatorio. Un tema che sta creando grandi ambasce, sconforti e lacrime nel mondo dei professionisti riguarda l’individuazione dei presupposti e dei limiti della responsabilità del commercialista per le violazioni tributarie del cliente. Responsabilità che è strettamente delimitata dalla natura e dall’ampiezza dell’incarico concretamente conferito e che dovrebbe essere ricondotta a quattro criteri operativi... E allora il sistema così delineato è l’unico che può garantire un equilibrio coerente tra le esigenze di effettività dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, che giustificano la sanzionabilità del professionista che abbia colpevolmente e inequivocabilmente contribuito a una violazione, e le esigenze di certezza e proporzionalità del sistema sanzionatorio.
Il Fisco va in ferie: sospensione estiva per termini processuali e attività dell'Amministrazione finanziaria
11/07/2026 - Nel mese di agosto e, in alcune ipotesi, fino al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Inoltre, per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento. Stesso discorso vale per le cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Identica sospensione di applica per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario. Nel mese di agosto e, in alcune ipotesi, fino al 4 settembre, sono sospesi i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori. Inoltre, per tutto il mese di agosto, l’Agenzia delle Entrate sospende l’invio di alcune comunicazioni che riguardano gli esiti di controlli, della liquidazione delle imposte dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, nonché gli inviti all’adempimento. Stesso discorso vale per le cartelle di pagamento da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Identica sospensione di applica per i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.
Spese di baby-sitting rimborsate come welfare aziendale: quando sono esenti?
11/07/2026 - Il baby-sitting rientra tra i servizi di cura della persona. Il rimborso delle relative spese come misura di welfare aziendale è stato oggetto negli anni di interpretazioni differenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nell’ambito delle risposte scritte a interrogazioni del Senato, pervenute dal 25 giugno al 2 luglio 2026, è stato chiarito definitivamente il regime fiscale da applicare ai rimborsi di questo tipo di spese da parte del datore di lavoro. Come si sono evolute nel tempo le diverse interpretazioni? Qual è ad oggi il corretto trattamento fiscale previsto? Il baby-sitting rientra tra i servizi di cura della persona. Il rimborso delle relative spese come misura di welfare aziendale è stato oggetto negli anni di interpretazioni differenti da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, nell’ambito delle risposte scritte a interrogazioni del Senato, pervenute dal 25 giugno al 2 luglio 2026, è stato chiarito definitivamente il regime fiscale da applicare ai rimborsi di questo tipo di spese da parte del datore di lavoro. Come si sono evolute nel tempo le diverse interpretazioni? Qual è ad oggi il corretto trattamento fiscale previsto?
Anche l'Italia (ora) deve per legge reprimere il lavoro “forzato”
11/07/2026 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge 10 aprile 2026, n. 60" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003264SOMM">legge 10 aprile 2026, n. 60</a> ha ratificato il Protocollo dell’11 giugno 2024, che aggiorna la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, stipulata in seno all’OIL oramai quasi cento anni fa. Tanto il Protocollo del 2014, quanto le norme più antiche, sono entrate a far parte di un gruppo di convenzioni attraverso le quali si sta venendo a creare uno standard condiviso a livello internazionale, per garantire che a tutti i lavoratori sia assicurato un lavoro “decente”. Pertanto, i Paesi che non rispettino le previsioni di questo gruppo di convenzioni (che oramai ne annovera una decina) devono cominciare a considerarsi come soggetti che non partecipano a pieno titolo alle relazioni internazionali, in quanto non condividono il core labour standards che ogni ordinamento è chiamato ad assicurare ai propri cittadini per il solo fatto di aver aderito all’OIL. Il Protocollo impone chiaramente all’Italia, e a tutti gli Stati che lo hanno ratificato, di considerare tutti i lavoratori, ed anche gli “irregolari”, come “vittime” del lavoro forzato e, conseguentemente, impegna gli apparati di controllo a prevenire il compiersi di irregolarità. La legge 10 aprile 2026, n. 60 ha ratificato il Protocollo dell’11 giugno 2024, che aggiorna la convenzione n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, stipulata in seno all’OIL oramai quasi cento anni fa. Tanto il Protocollo del 2014, quanto le norme più antiche, sono entrate a far parte di un gruppo di convenzioni attraverso le quali si sta venendo a creare uno standard condiviso a livello internazionale, per garantire che a tutti i lavoratori sia assicurato un lavoro “decente”. Pertanto, i Paesi che non rispettino le previsioni di questo gruppo di convenzioni (che oramai ne annovera una decina) devono cominciare a considerarsi come soggetti che non partecipano a pieno titolo alle relazioni internazionali, in quanto non condividono il core labour standards che ogni ordinamento è chiamato ad assicurare ai propri cittadini per il solo fatto di aver aderito all’OIL. Il Protocollo impone chiaramente all’Italia, e a tutti gli Stati che lo hanno ratificato, di considerare tutti i lavoratori, ed anche gli “irregolari”, come “vittime” del lavoro forzato e, conseguentemente, impegna gli apparati di controllo a prevenire il compiersi di irregolarità.
Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni
10/07/2026 - Con il messaggio n. 2325 del 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla legge n. 199/2025. L'Istituto chiarisce le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di sessanta giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle competenze arretrate, i codici Uniemens da utilizzare e il regime sanzionatorio applicabile in caso di versamenti tardivi. Con il messaggio n. 2325 del 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla legge n. 199/2025. L'Istituto chiarisce le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di sessanta giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle competenze arretrate, i codici Uniemens da utilizzare e il regime sanzionatorio applicabile in caso di versamenti tardivi.
Errori contabili e piani di risanamento CCII: quando la correzione ha rilevanza fiscale immediata
10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. 192/2025</a> (<a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES</a>) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima. Il D.Lgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima.
Criptovalute e diritto d'uso: nuove linee guida sulla gestione del rischio fiscale
07/07/2026 - Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/07/tfc-approvate-nuove-istruzioni-mappatura-rischi-fiscali" target="_blank" title="provvedimento del 6 luglio 2026">provvedimento del 6 luglio 2026</a>, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/speciali/cooperative-compliance-riforma-fiscale" target="_blank" title="adempimento collaborativo">adempimento collaborativo</a>. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse. Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 luglio 2026, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse.
Sostenibilità: la Commissione Europea pubblica gli ESRS aggiornati
03/07/2026 - La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Mission Innovation 2.0: cosa e chi finanziano i contributi per la filiera dell'idrogeno
11/07/2026 - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 3 luglio 2026 il bando Mission Innovation 2.0 per il finanziamento di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica dedicati alla filiera dell'idrogeno. L'intervento mira ad accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative in un comparto considerato strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dalle politiche europee in materia di energia pulita. Cosa finanzia? Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 3 luglio 2026 il bando Mission Innovation 2.0 per il finanziamento di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione tecnologica dedicati alla filiera dell'idrogeno. L'intervento mira ad accelerare lo sviluppo di tecnologie innovative in un comparto considerato strategico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e dalle politiche europee in materia di energia pulita. Cosa finanzia?
PowerUp NetZero: contributi UE per l'adozione di tecnologie a zero emissioni
11/07/2026 - La Commissione UE con il bando PowerUp NetZero finanzia PMI e startup nel percorso di adozione di tecnologie innovative a basse emissioni. La misura mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 380.000 euro e prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per ciascun beneficiario per finanziare servizi specialistici destinati alla pianificazione e all'integrazione di tecnologie net zero. Gli interventi riguardano, tra gli altri, studi di fattibilità tecnico-economica, roadmap tecnologiche, servizi di consulenza per la digitalizzazione, pianificazione dell'integrazione di nuove tecnologie, supporto in materia ESG e attività di sviluppo commerciale per tecnologie che comprendono l'energia solare, i sistemi di accumulo, l'idrogeno, il biogas e biometano sostenibile e il carbon capture and storage. Possono presentare domanda le PMI e le startup con almeno un esercizio finanziario chiuso e validato, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Quando presentare le domande? La Commissione UE con il bando PowerUp NetZero finanzia PMI e startup nel percorso di adozione di tecnologie innovative a basse emissioni. La misura mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 380.000 euro e prevede contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per ciascun beneficiario per finanziare servizi specialistici destinati alla pianificazione e all'integrazione di tecnologie net zero. Gli interventi riguardano, tra gli altri, studi di fattibilità tecnico-economica, roadmap tecnologiche, servizi di consulenza per la digitalizzazione, pianificazione dell'integrazione di nuove tecnologie, supporto in materia ESG e attività di sviluppo commerciale per tecnologie che comprendono l'energia solare, i sistemi di accumulo, l'idrogeno, il biogas e biometano sostenibile e il carbon capture and storage. Possono presentare domanda le PMI e le startup con almeno un esercizio finanziario chiuso e validato, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea. Quando presentare le domande?
Fondo Bambini Oncologici: al via il riparto delle risorse
10/07/2026 - Con un avviso del 9 luglio 2026 sul Fondo Bambini Oncologici, il Ministero del Lavoro ha comunicato che si è proceduto all'attribuzione e riparto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento. Con un avviso del 9 luglio 2026 sul Fondo Bambini Oncologici, il Ministero del Lavoro ha comunicato che si è proceduto all'attribuzione e riparto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento.
Instagram e Facebook: la UE contesta il design che genera uso compulsivo
10/07/2026 - La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni altamente personalizzate. La Commissione ritiene che Meta non abbia valutato adeguatamente i rischi per il benessere degli utenti, in particolare minori, né adottato misure efficaci di mitigazione: gli strumenti di gestione del tempo sono facilmente aggirabili, i controlli parentali complessi e le iniziative di sensibilizzazione insufficienti. La Commissione suggerisce modifiche di progettazione, come disabilitare autoplay e infinite scroll di default e introdurre interruzioni dello schermo. Meta può ora esercitare il diritto di difesa; se le conclusioni saranno confermate, potrà essere emessa una decisione di non conformità con ammende fino al 6% del fatturato mondiale. La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni altamente personalizzate. La Commissione ritiene che Meta non abbia valutato adeguatamente i rischi per il benessere degli utenti, in particolare minori, né adottato misure efficaci di mitigazione: gli strumenti di gestione del tempo sono facilmente aggirabili, i controlli parentali complessi e le iniziative di sensibilizzazione insufficienti. La Commissione suggerisce modifiche di progettazione, come disabilitare autoplay e infinite scroll di default e introdurre interruzioni dello schermo. Meta può ora esercitare il diritto di difesa; se le conclusioni saranno confermate, potrà essere emessa una decisione di non conformità con ammende fino al 6% del fatturato mondiale.
Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale
10/07/2026 - Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia. Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia.
Abbonamenti streaming: recesso valido se l'offerta si adatta all'utente
10/07/2026 - Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑234/25, la Corte di giustizia UE ha stabilito che gli abbonamenti di streaming come quelli offerti da Sky Österreich costituiscono un servizio digitale quando l’offerta presenta un carattere dinamico e si adatta al comportamento dell’utente tramite raccomandazioni, elenchi personalizzati o monitoraggio dei contenuti fruiti. In tali casi, il diritto di recesso non può essere escluso, poiché non si tratta di mera fornitura di contenuti digitali. Il consumatore mantiene quindi un periodo di riflessione di 14 giorni, anche se l’esecuzione del contratto è iniziata prima della scadenza del termine. Gli interessi del prestatore sono tutelati: se il cliente esercita il recesso dopo aver iniziato a utilizzare il servizio, deve versare un indennizzo proporzionato al periodo di utilizzo e, se necessario, al valore economico dei contenuti visualizzati. Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑234/25, la Corte di giustizia UE ha stabilito che gli abbonamenti di streaming come quelli offerti da Sky Österreich costituiscono un servizio digitale quando l’offerta presenta un carattere dinamico e si adatta al comportamento dell’utente tramite raccomandazioni, elenchi personalizzati o monitoraggio dei contenuti fruiti. In tali casi, il diritto di recesso non può essere escluso, poiché non si tratta di mera fornitura di contenuti digitali. Il consumatore mantiene quindi un periodo di riflessione di 14 giorni, anche se l’esecuzione del contratto è iniziata prima della scadenza del termine. Gli interessi del prestatore sono tutelati: se il cliente esercita il recesso dopo aver iniziato a utilizzare il servizio, deve versare un indennizzo proporzionato al periodo di utilizzo e, se necessario, al valore economico dei contenuti visualizzati.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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